Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”), un’associazione non riconosciuta, avente la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e di Ente del Terzo Settore, denominata “Associazione DIY APS” (d’ora in poi, per brevità, “Associazione”).

2. L’acronimo “APS” e l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” (o “ETS”) devono essere inseriti nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con successiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Scopo e finalità

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L’Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e intende promuovere l’essere umano in tutte le sue espressioni e la partecipazione attiva dei cittadini.

3. L’Associazione persegue in particolare gli scopi di: avviare percorsi multimediali come strumento di espressione e critica sociale; supportare le persone in difficoltà attraverso percorsi artistici e formativi; creare momenti di incontro; valorizzare opere artistiche che raccontino situazioni di fragilità per favorire l’emersione delle problematiche di esclusione sociale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Associazione opera in via esclusiva o principale nei seguenti settori di attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del CTS):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi

o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

2. Nello specifico, l’Associazione realizzerà tali attività attraverso:

  • Creazione di siti internet, web tv, web radio, podcast, opere filmiche e fotografiche;

  • Progettazione e gestione di servizi rivolti alle categorie fragili (disagio giovanile, disabilità, stranieri, disagio sociale, famiglie in difficoltà, anziani);

  • Organizzazione di corsi, stage, seminari e percorsi artistici (danza e teatro) a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e di fasce deboli della popolazione;

  • Organizzazione di corsi, stage, seminari, residenze d’artista e percorsi artistici nell’ambito delle arti visive, danza e teatro;

  • Attività editoriale e di informazione, inclusa la registrazione, la proprietà, l'edizione, la direzione, la produzione, la stampa, la commercializzazione e la diffusione – sia in proprio che per conto terzi – di riviste, giornali, periodici, quotidiani, libri, opuscoli, cataloghi e supporti multimediali, sia in formato cartaceo che digitale (siti web, applicazioni mobili, piattaforme di self-publishing, e-book, newsletter e canali telematici), a scopo informativo, formativo e divulgativo per i soci e per la collettività; l'associazione potrà altresì curare la raccolta di spazi pubblicitari, sponsorizzazioni e inserzioni commerciali legati alle proprie pubblicazioni, nonché stipulare contratti, convenzioni e collaborazioni giornalistiche ed editoriali nel rispetto delle normative vigenti;

  • Organizzazione manifestazioni, festival, convegni, feste, concorsi e qualsiasi altra iniziativa di carattere promozionale legato alle arti visive;

  • creazione di opere artistiche;

  • creazione di incontri con esponenti delle culture tradizionali italiane e del mondo.

3. Ai sensi dell’art. 35 del CTS, l’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse e Raccolta fondi

1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall’art. 6 del CTS e dal relativo decreto attuativo (D.I. n. 107 del 19 maggio 2021). La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne dà conto nei documenti di bilancio.

2. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle linee guida ministeriali, per finanziare le proprie attività di interesse generale (art. 7 CTS).

TITOLO II – I SOCI E I VOLONTARI

Art. 5 – Ammissione dei Soci

1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, maggiorenni e minorenni, che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 persone fisiche o 3 APS, come previsto dall'art. 35 del CTS; qualora il numero scenda al di sotto di tale minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

2. Chi intende aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni. Chi ha ricevuto il diniego può chiedere, entro ulteriori 60 giorni, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea nella sua prima convocazione utile (art. 23 CTS).

3. Con l’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione o cessazione del rapporto associativo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota hanno diritto di voto in Assemblea, incluse le deliberazioni su modifiche statutarie, nomina degli organi direttivi e approvazione del bilancio. Ciascun socio ha diritto ad un voto (principio del voto singolare), a condizione di essere iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. I soci minorenni partecipano alla vita associativa; il diritto di voto in Assemblea è esercitato, per essi, da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo modalità che ne garantiscano la consultazione senza pregiudizio della riservatezza dei terzi.

4. I soci devono rispettare lo Statuto e i regolamenti, mantenere un comportamento corretto e solidale, e versare nei termini la quota associativa.

Art. 7 – I Volontari

1. I soci possono prestare la propria attività come volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti (art. 17 CTS).

2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese vive, effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell’art. 17 CTS.

4. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 CTS).

5. L'associazione può avvalersi di volontari non soci o occasionali per lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche in forma non occasionale.

Art. 8 – Recesso ed esclusione

1. Il socio può sempre recedere dall’Associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. Il socio può essere escluso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi statutari o per comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione. Prima di deliberare l’esclusione, al socio interessato è contestato per iscritto l’addebito e gli è assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, anche oralmente, dinanzi al Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

3. Il socio può ricorrere all’Assemblea avverso il provvedimento di esclusione. Il socio escluso o receduto non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né al rimborso delle quote versate.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); c) il Presidente; d) l’Organo di Controllo / Revisore legale dei conti (nominato obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del CTS).

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea è l’organo sovrano. È composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 6.

2. L’Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, dandone conto nella relazione di bilancio). La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via email, inviata almeno 15 giorni prima, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, nonché l’eventuale seconda convocazione.

Art. 11 – Validità delle Assemblee e Votazioni

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti.

2. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 deleghe qualora i soci siano meno di 500; qualora i soci siano 500 o più, ciascun socio non può ricevere più di 5 deleghe.

3. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e della maggioranza degli associati in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. E’ ammesso lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci. Durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

2. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo, che deve avvenire senza indugio e comunque entro la prima Assemblea utile.

3. Si applica agli amministratori l’art. 2382 del Codice Civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla nomina, ne chiedono l’iscrizione nel RUNTS indicando i poteri di rappresentanza a ciascuno attribuiti.

4. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e un Tesoriere/Segretario.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea. Redige il bilancio, i programmi di attività e fissa le quote sociali.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate.

7. E’ ammesso lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 14 – Organo di Controllo e Revisione legale

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, e/o di un Revisore Legale dei conti è obbligatoria soltanto qualora vengano superati, per due esercizi consecutivi, i limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. I componenti dell’Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Laddove nominato, l’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ed esercita, ove richiesto, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 30 CTS).

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 15 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili, quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi da attività di raccolta fondi e rimborsi derivanti da convenzioni.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 CTS).

3. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all’art. 8, comma 3, del CTS.

Art. 16 – Bilancio di Esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, se le entrate sono inferiori a 300.000 euro) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio deve essere redatto secondo la modulistica definita con Decreto Ministeriale.

3. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro i termini di legge. Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del CTS, l’Associazione redige e deposita altresì il bilancio sociale e pubblica gli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali. L’Associazione assicura la pubblicità e la trasparenza dei propri atti secondo quanto previsto dal CTS.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 117/2017 e ai relativi decreti attuativi, alle altre leggi speciali in materia di Enti del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.