Statuto
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituita, con sede in C.so di Porta Ticinese, n° 69, 20123 - MILANO, l’associazione di promozione sociale (APS) denominata “Associazione DIY” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti di promozione sociale, federazioni e associazioni operanti in Italia e all’estero ed, eventualmente, adottarne la tessera quale tessera sociale.
Art. 2
L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro e intende promuovere l'essere umano in tutte le sue espressioni e la partecipazione attiva dei cittadini. L’organizzazione persegue gli scopi di: avviare percorsi multimediali che possano diventare uno strumento di espressione e critica sociale; sostenere e supportare le persone in difficoltà e considerate fasce deboli attraverso la strutturazione di percorsi artistici e didattico/formativi; creare momenti di incontro e condivisione; stimolare, valorizzare e diffondere la creazione di opere artistiche con particolare rilievo delle opere che raccontino di fatti o attori considerati fasce deboli della società per permettere l'emersione delle problematiche e delle situazione di esclusione sociale.
Art. 3
Per il perseguimento dei propri scopi sociali, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività: creazione di siti internet, creazione di web tv, creazione di web radio, creazione di opere filmiche e fotografiche; promozione, organizzazione e progettazione di attività ricreative, motorio/sportive ed espressive; attività scientifica e di ricerca sulle problematiche sociali e sulla qualità della vita; individuazione e ricerca finanziamenti pubblici anche comunitari per progetti da realizzare in forma autonoma o in partnership con enti, organizzazioni pubbliche o private; progettazione e gestione di servizi rivolti alle categorie fragili (disagio giovanile, disabilità, stranieri, disagio sociale, sostegno alle famiglie affidatarie, adottive ed in difficoltà, anziani); consulenza e ricerca finanziamenti pubblici e privati per conto terzi; pubblicazione riviste, libri, opuscoli, gestione siti internet e qualsiasi altra iniziativa (comunicati stampa, campagne radio televisive) a scopo informativo e formativo per i propri soci o per la collettività; organizzazione corsi, stage, seminari, incontri e qualsiasi altra iniziativa di carattere formativo; organizzazione manifestazioni, convegni, feste, concorsi e qualsiasi altra iniziativa di carattere promozionale; partecipazione ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate da terzi, sia pubblici che privati; creazione di percorsi strutturati di danza e teatro; creazione di percorsi artistici strutturati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; creazione di incontri ludico – creativi dedicati alle fasce deboli della popolazione con problematiche di tossicodipendenza, alcolismo e donne vittime di violenza; creazione di opere artistiche; creazione di incontri con esponenti delle culture tradizionale italiane e del mondo.
Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.
I SOCI
Art. 4
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci: soci fondatori ovvero coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale; soci effettivi ovvero coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. I Soci sono suddivisi anche in maggiorenni e minorenni: tutti i soci maggiorenni godono di tutti i diritti previsti come soci effettivi; i soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali e diritto di voto. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 5
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
DOVERI DEI SOCI
Art. 6
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Art. 7
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo posta, anche elettronica, al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, Il Tesoriere.
Art. 9
Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute, ove deliberato dagli organi sociali. Inoltre per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.
Art. 10
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera all’indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell’associazione oppure mediante e-mail, accompagnato dall’affissione della convocazione presso la sede social. La convocazione affissa deve restare visibile nei 20 giorni che precedono la data dell’Assemblea. In qualsiasi caso la convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione.
Art. 11
L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine. Essa: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno; elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei membri, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 16; delibera sulle modifiche statutarie; sui ricorsi previsti dagli art. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione del socio) del presente statuto.
Art. 12
L'Assemblea Straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; allorché ne facciano richiesta motivata almeno i 1/10 (un decimo) dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.
Art. 13
Le deliberazioni dell’Assemblea sono regolamentate dall’articolo 21 del Codice Civile. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.14. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore tra la prima e la seconda convocazione. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
Art. 14
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
Art. 15
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti fra i soci e resta in carica un anno dall’atto costitutivo e un anno per i restanti anni di vita dell’associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 19
Compiti del Consiglio Direttivo sono: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci; compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci; fissare le quote sociali; formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Art. 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale ad esclusione del Conto Corrente dell'Associazione su cui è obbligatoria la firma del Presidente e del Tesoriere. E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione appositamente convocata.
IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO
Art. 21
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione; dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; dalle somme versate dai soci; da fondo di riserva.
Art. 22
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 23
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate all’eventuale regolamento di cui all’articolo 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.
Art. 24
Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l’ammodernamento delle attrezzature e l’acquisto di nuovi impianti e strutture. E’ fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 25
Le attività dell’associazione sono finanziate da: le quote sociali; gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria; gli eventuali proventi derivanti da attività, anche di natura economica, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali; le donazioni e i contributi pubblici e privati; gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dall’associazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000. L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, non avrà diritto ad alcun interesse o indennità comunque denominata e sarà rimborsato nei modi e tempi compatibili con la capacità economica e finanziaria dell’associazione.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26 - La durata dell’associazione è illimitata.
L’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento e sulla designazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a fini di utilità sociale o, in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO
Art. 27
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 28
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.